I lavoratori hanno diritto a due mensilità aggiuntive all’anno. Ma le due prestazioni differiscono per aspetti molto importanti.
La tredicesima e la quattordicesima rappresentano delle retribuzioni aggiuntive riconosciute in busta paga in precisi mesi dell’anno. Entrambe spettano solo ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia di quello pubblico. Sono, dunque, esclusi gli autonomi e i titolari di Partita IVA.
Un’altra peculiarità comune ai due trattamenti è la circostanza che concorrono alla formazione del reddito imponibile e, dunque, su di essi vanno versati i contributi e le tasse. Al di là di tali caratteristiche, tuttavia, la tredicesima e la quattordicesima rappresentano delle importanti differenze.
Imparare a riconoscerle è d’obbligo, anche perché solo una di essere spetta per legge a tutti i dipendenti, mentre l’altra è attribuita solo a determinate categorie di lavoratori. Vediamo quali sono i requisiti per riceverle.
La tredicesima è la mensilità che è stata introdotta nel 1937 e viene erogata a tutti i lavoratori dipendenti, anche a chi ha un contratto a tempo determinato o part-time. La quattordicesima, attiva dal 2007, invece, è destinata solo ad alcuni lavoratori, in base a quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o dagli accordi sindacali.
In particolare, spetta a chi opera nel settore terziario con il contratto commercio, nel settore chimico, nel settore degli autotrasporti e della logistica, nel settore alimentare, nel settore delle pulizie e nel settore turistico.
Mentre la tredicesima viene accreditata a dicembre ed è detta “gratifica natalizia“, la quattordicesima viene pagata tra giugno e luglio e, dunque, è nota come “gratifica estiva“. Anche il metodo di calcolo delle prestazioni è differente. Per la quattordicesima viene preso in considerazione il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo e, dunque, chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio può ricevere solo l’importo corrispondente ai mesi compresi da gennaio a giugno. La somma, inoltre, dipende dal CCNL applicato.
Segnaliamo, infine, che la tredicesima e la quattordicesima spettano anche ai pensionati. La gratifica estiva, però, è pagata in misura piena soltanto a chi percepisce un assegno non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo (ossia a 897,91 euro, poiché, per il 2024 la prestazione è pari a 598,61 euro. Viene, invece, accordata in misura ridotta a chi ha un assegno compreso tra 1,5 e 2 volte il minimo, mentre non spetta ai titolari di pensioni di importo superiore.
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